Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno: apre lo sportello per gli incentivi

La compilazione delle domande sarà possibile dal 25 giugno e l’invio dal 10 luglio (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 17 maggio 2024).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato le date di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e di ricerca potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

Ma già a partire dal 25 giugno i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile sul link esposto nel comunicato ministeriale, pubblicato sul sito del Ministero.

L’apertura della procedura agevolativa prevede il concorso di Cassa Depositi e Prestiti e delle banche finanziatrici convenzionate aderenti all’Associazione Bancaria Italiana.

I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: nanotecnologia e materiali avanzati, fotonica e micro/nano elettronica, sistemi avanzati di produzione, tecnologie delle scienze della vita, intelligenza artificiale, connessione e sicurezza digitale.

Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni. L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

CCNL Istruzione e ricerca: confronto sulle sequenze contrattuali riguardo la responsabilità disciplinare

Prosegue il confronto tra l’Aran e le OO.SS. sul tema delle infrazioni e sanzioni disciplinari al personale docente 

L’incontro tenutosi tra l’Aran e le Sigle sindacali per discutere circa le infrazioni disciplinari e le tipologie di sanzioni che riguardano il personale docente ed educativo ha fatto emergere, secondo quanto indicato da Flc-Cgil, delle difficoltà, trattandosi di un unicum in tutta la pubblica amministrazione quello di attribuire ai dirigenti scolastici la facoltà di sanzionare i docenti fino a 10 giorni.
In tema di infrazioni e sanzioni, il CCNL Istruzione e Ricerca, all’art. 178 comma a), rimanda ad una specifica sessione negoziale ciò che concerne l’approfondimento della tematica, non essendo stata delineata un’intesa in sede di rinnovo contrattuale.
In apertura di incontro, l’Aran è ripartita dal testo già esposto in precedenza e le OO.SS. ne hanno ribadito l’evidente disparità di trattamento rispetto al personale della pubblica amministrazione al quale i provvedimenti disciplinari sono attribuiti dall’Ufficio preposto. Nel caso della scuola, dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per quanto concerne, infatti, l’attribuzione delle sanzioni più gravi si rileva necessario, secondo le Sigle, prevedere il giusto distanziamento tra l’organo giudicante e il luogo di lavoro all’interno del quale opera il dipendente.
La decisione di demandare le sanzioni disciplinari ai dirigenti scolastici trova fondamento nel decreto Madia (che ha modificato il D.Lgs 165/01) che, fino a quando non viene regolato in sede contrattuale, non può essere applicato al personale docente, come affermato anche dalla giurisprudenza. Pertanto, finché la norma non subisce modifiche, per le OO.SS. non è possibile regolare la materia sopra esposta per via contrattuale.
L’incontro si è concluso con la decisione da parte dell’Aran di presentare un testo che possa tenere conto delle obiezioni sollevate, fermo restando che i limiti imposti dalla legge non forniscono ampio margine per la regolazione contrattuale.  

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: prorogata l’erogazione dell’EVR per l’anno 2024

Prevista dal 1° aprile 2025 l’erogazione dell’EVR

Il 3 aprile 2024, Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto e Casartigiani del Veneto con Feneal-Uil Veneto, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno deciso di prorogare, per l’anno 2024, l’erogazione dell’EVR. 
Questa avverrà dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, mediante le medesime condizioni previste dal CIRL Veneto del 3 febbraio 2022 e dal verbale integrativo 21 luglio 2022 e verbale di accordo 20 marzo 2023.
Pertanto, le Parti sociali regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2025 per il calcolo e la verifica dei parametri (che avverrà confrontando l’anno edile 2024 e l’anno edile 2023), al fine di determinare l’EVR 2024 per i lavoratori e le lavoratrici del Veneto. 
Le Parti precisano inoltre che, qualora dovessero sopraggiungere intese nazionali inerenti la disciplina dell’elemento variabile della retribuzione, determinanti modifiche, sulle modalità di calcolo o di erogazione, rispetto alle intese regionali sopra citate, si incontreranno nuovamente per armonizzare la relativa disciplina con riferimento al 2024. 

CCNL Anas: costituzione Ente Bilaterale nazionale “Ebianas”

Le Parti Sociali hanno costituito l’Ebianas in attuazione dell’art. 10 del CCNL 14 dicembre 2022 

Il 22 aprile 2024 si è svolto l’incontro tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, UGL Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal e Snala-Cisal per la costituzione dell’Ente Bilaterale nazionale “Ebianas”, in attuazione dell’art. 10 del CCNL 14 dicembre 2022. 
La sottoscrizione dello Statuto dell’Ente da parte dei soci fondatori, per la parte sindacale ed aziendale, ha consentito, con la convocazione della prima assemblea e la nomina dei rispettivi consiglieri, la piena operatività dell’Ente.
I Sindacati hanno manifestato grande soddisfazione per l’avvio dell’Ente, che potrà programmare e promuovere, in favore dei dipendenti, attività di formazione e riqualificazione. Non solo, potrà individuare eventuali coperture assicurative integrative ed iniziative di welfare, nonché attivare studi di settore della viabilità e ricerche in merito alle materie della salute e sicurezza. 
Per il relativo finanziamento l’art. 10 del contratto sopra citato ha previsto la destinazione, a partire dal 1° luglio 2017, di una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) pari a 4,00 euro per ciascun lavoratore in servizio. Per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento dell’Ente bilaterale Nazionale si rimanda all’apposito Statuto. 

Registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito all’obbligatorietà del pagamento dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza giudiziale di riconoscimento dello status di cittadino italiano (Agenzia delle entrate, risposta 17 maggio 2024, n. 108).

Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.

 

L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR contiene un’elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana, concernente gli atti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

L’articolo 10 del TUR, dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.

 

L’articolo 59 del TUR dispone alla lettera a) del comma 1, che si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d’ufficio o ad istanza o nell’interesse dei detti soggetti.

La registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

 

Come chiarito dall’Agenzia con la risoluzione n. 95/E/2015, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.

 

Da tale quadro normativo e di prassi, l’Agenzia fa emergere che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, il cancelliere che richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.

 

L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento in cui è parte un’amministrazione dello Stato.